Direttiva UE 20251988 Antincendio

Cos’è il Regolamento UE 2025 1988

Il Regolamento UE 2025 1988, adottato dalla Commissione Europea il 3 ottobre 2025, introduce una delle restrizioni ambientali più rilevanti dell’ultimo decennio in ambito antincendio. Questo provvedimento modifica l’Allegato XVII del Regolamento REACH (CE n. 1907/2006), con l’obiettivo di vietare l’immissione sul mercato e l’uso delle schiume antincendio contenenti PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche), note per la loro elevata persistenza ambientale e per i rischi tossicologici a lungo termine.

Il regolamento rappresenta una misura settoriale strategica, finalizzata a prevenire l’inquinamento delle acque e dei suoli, causato storicamente dall’impiego intensivo di schiume fluorurate (AFFF e AR-AFFF) in scenari industriali, aeroportuali, militari e civili.

Tra le novità principali:

  • Divieto totale di utilizzo dal 23 ottobre 2035 (con soglie di concentrazione PFAS ≤1 mg/L);
  • Deroghe temporanee per settori critici;
  • Obblighi gestionali già dal 2026 (etichettatura, piani di gestione, smaltimento tracciato);
  • Spinta verso l’adozione di schiume alternative fluorine-free (FFF).

Questo regolamento anticipa e rafforza le strategie europee già avviate contro i PFAS e rappresenta un passaggio fondamentale per l’evoluzione sostenibile dei sistemi antincendio in Europa.

Cosa prevede il Regolamento UE 2025 1988: restrizioni e date chiave

Il Regolamento UE 2025/1988 introduce una progressiva eliminazione delle schiume antincendio contenenti PFAS attraverso un sistema articolato di divieti, soglie di concentrazione e scadenze differenziate per tipologia di utilizzo e contesto applicativo.

Divieto di immissione sul mercato e limiti di concentrazione

A partire dal 23 ottobre 2030, sarà vietata in tutta l’Unione Europea l’immissione sul mercato e l’utilizzo di schiume antincendio con concentrazione totale di PFAS ≥1 mg/L. Questo limite è stato stabilito per la somma di tutti i PFAS, comprese le tracce di composti già vietati (come PFOS, PFOA, PFHxS), anche se presenti come impurità.

La soglia è stata definita per assicurare una tutela efficace della salute umana e dell’ambiente, considerando la persistenza, mobilità e tossicità dei PFAS, spesso classificati come inquinanti organici persistenti (POP) o sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del Regolamento REACH.

Nota tecnica: Sono escluse dal divieto le schiume con residui inferiori a 1 mg/L, purché impiegate entro i termini stabiliti e secondo condizioni operative specifiche.

Scadenze differenziate per settore

Il regolamento definisce un calendario di divieti articolato in base alla criticità dell’uso, alla complessità tecnica della sostituzione e al rischio potenziale di incendio:

Ambito di utilizzoDivieto di venditaDivieto d’uso
Estintori portatili (uso generale)23 ottobre 202631 dicembre 2030
Estintori AR-AFFF (resistenti all’alcol)23 aprile 202731 dicembre 2030
Addestramento e test23 aprile 2027 (uso solo contenuto)
Impianti fissi “Seveso”, navi, impianti offshore23 ottobre 2035

Inoltre, dal 23 ottobre 2026, tutte le schiume PFAS ≥1 mg/L ancora in circolazione dovranno essere etichettate obbligatoriamente con la dicitura:

“ATTENZIONE: contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) ≥1 mg/L”

Periodo transitorio e deroghe fino al 2035

Il regolamento prevede un periodo di transizione tecnico-gestionale, durante il quale:

  • sarà consentito l’uso residuale di schiume PFAS solo in scenari critici (es. raffinerie, impianti soggetti a Direttiva Seveso, navi militari);
  • sarà richiesta la predisposizione di piani di gestione annuali dei PFAS per ogni sito operativo;
  • saranno ammessi solo utilizzi essenziali e motivati, con divieto assoluto di impiego in esercitazioni non contenute o per incendi non classificati come “classe B”.

Dopo il 23 ottobre 2035, nessuna schiuma contenente PFAS potrà più essere impiegata all’interno dell’Unione Europea, indipendentemente dalla soglia di concentrazione.

Schiume antincendio interessate e settori coinvolti dal Regolamento UE 2025 1988

Il Regolamento UE 2025 1988 interviene in modo mirato sulle schiume antincendio contenenti PFAS, utilizzate in molteplici settori a rischio elevato per la loro efficacia contro incendi di classe B (liquidi infiammabili). La restrizione riguarda in particolare le schiume fluorurate AFFF (Aqueous Film Forming Foam) e le AR-AFFF (Alcohol-Resistant), storicamente considerate standard di riferimento in numerosi scenari industriali, civili e militari.

Tipologie di schiume PFAS vietate

Le tipologie di schiuma interessate dal regolamento includono:

  • AFFF (schiume a film acquoso): utilizzate per la rapida soppressione di incendi di idrocarburi, grazie alla formazione di un film superficiale che impedisce la riaccensione.
  • AR-AFFF: varianti resistenti all’alcol, impiegate contro solventi polari e miscele chimiche.
  • Schiume concentrate per impianti fissi: utilizzate in sistemi sprinkler, diluvio o monitor a schiuma in raffinerie e depositi carburante.
  • Schiume contenute in estintori portatili: spesso ancora presenti in edifici civili, navi e impianti produttivi.

Tutte queste formulazioni contengono derivati per- o polifluorurati che rientrano nella famiglia dei PFAS, soggetti a restrizione normativa per la loro persistenza ambientale e bioaccumulabilità.

Ambiti di utilizzo critico: industria, aeroporti, marina, difesa

Il regolamento riconosce una serie di settori ad alto rischio come “usi critici”, ai quali sono state concesse proroghe temporanee fino al 2035:

  • Industria petrolifera e chimica: circa il 59% del tonnellaggio annuo di schiuma PFAS è utilizzato in raffinerie, impianti “Seveso” e depositi carburanti, dove le soluzioni fluorurate sono integrate in impianti fissi di spegnimento.
  • Aeroporti civili e militari: per estinguere incendi da jet fuel, gli aeroporti impiegano veicoli dotati di serbatoi schiuma e sistemi di rilascio rapido.
  • Ambito marittimo e offshore: navi cisterna, unità navali militari, piattaforme petrolifere utilizzano sistemi a schiuma con PFAS per la protezione delle aree ad alto rischio incendio.
  • Difesa e installazioni militari: basi, aeroporti militari e poligoni impiegano schiume fluorurate sia in esercitazione che in scenari reali.

Questi settori dovranno concludere l’uso di schiume PFAS entro il 2035, avviando piani di conversione tecnici ed economici già a partire dal 2026.

Alternative alle schiume fluorurate: le FFF

In sostituzione delle formulazioni fluorurate, il regolamento promuove l’utilizzo delle cosiddette FFF – Fluorine-Free Foams, schiume antincendio prive di PFAS, sviluppate per:

  • garantire prestazioni comparabili contro incendi di classe B;
  • minimizzare il rilascio di inquinanti nell’ambiente;
  • essere compatibili con i nuovi standard tecnici europei.

Tuttavia, le FFF presentano diverse caratteristiche fisico-chimiche rispetto alle AFFF, tra cui maggiore viscosità, comportamento reologico differente e necessità di modifiche agli impianti esistenti per assicurare un’erogazione efficace.

Questi aspetti saranno trattati in dettaglio nella prossima sezione dedicata alle problematiche tecniche di sostituzione.

Regolamento UE 2025 1988: obblighi per aziende, manutentori e servizi antincendio

Problematiche tecniche nella sostituzione delle schiume PFAS

La sostituzione delle schiume antincendio contenenti PFAS con formulazioni fluorine-free (FFF) rappresenta uno degli aspetti più critici dell’attuazione del Regolamento UE 2025/1988, in particolare per gli impianti esistenti.

Molti sistemi di spegnimento, specialmente in ambito industriale e aeroportuale, sono stati progettati, tarati e certificati per operare con schiume fluorurate. La transizione verso le alternative richiede quindi un approccio ingegneristico accurato, che tenga conto di numerosi fattori tecnici.

Compatibilità con impianti antincendio esistenti

Le schiume FFF, pur non contenendo composti perfluorurati, presentano caratteristiche fisico-chimiche significativamente diverse rispetto alle AFFF tradizionali. Le problematiche principali includono:

  • Maggiore viscosità e densità: le FFF richiedono portate più elevate, pressioni più stabili e talvolta ugelli e dosatori specifici per garantire una corretta miscelazione e distribuzione.
  • Assenza di effetto filmante: le nuove schiume non formano la classica pellicola di separazione tra combustibile e ossigeno, rendendo necessario aumentare i volumi di applicazione e adottare strategie tattiche diverse.
  • Reazioni con materiali dell’impianto: alcune FFF possono essere aggressive verso guarnizioni o componenti in elastomero, richiedendo la sostituzione di parti soggette a degrado o corrosione.

L’adeguamento di un impianto esistente non si limita alla sostituzione del concentrato schiumogeno. È obbligatorio prevedere:

Necessità di bonifica e ricalibrazione

  • Bonifica completa dei serbatoi e delle tubazioni (flushing), per evitare contaminazioni incrociate: i residui di PFAS possono far superare il limite regolamentare di 1 mg/L, vanificando la conformità normativa.
  • Analisi delle acque di risciacquo per verificare il livello di PFAS residuo.
  • Ricalibrazione dei sistemi di dosaggio, soprattutto se il sistema era tarato su miscele AFFF 3% o 6% e ora deve gestire FFF con altre proporzioni.

In alcuni casi, soprattutto su impianti complessi o datati, potrebbe rendersi necessaria la progettazione ex novo del sistema schiuma, con test di validazione per le nuove prestazioni.

Implicazioni operative ed economiche

Dal punto di vista operativo, la transizione alle FFF comporta:

  • Fermi impianto programmati, talvolta estesi, per le attività di bonifica e aggiornamento.
  • Costi tecnici aggiuntivi, legati a consulenze specialistiche, revisioni impiantistiche e certificazioni.
  • Formazione del personale operativo, che dovrà apprendere nuove tecniche di applicazione, manutenzione e gestione delle scorte.

Tuttavia, affrontare queste problematiche in modo proattivo rappresenta un’opportunità per modernizzare gli impianti e garantire una protezione antincendio più sostenibile e conforme alle future normative ambientali.

Nota strategica: questa sezione può essere ulteriormente approfondita in un articolo tecnico dedicato, con focus su:

  • confronto tra prestazioni AFFF vs FFF;
  • analisi di compatibilità impiantistica;
  • soluzioni di retrofit e casi studio industriali.

Etichettatura e piano di gestione PFAS

A partire dal 23 ottobre 2026, il Regolamento UE 2025/1988 introduce specifici obblighi di etichettatura e di gestione documentale per tutte le schiume antincendio con PFAS ≥1 mg/L ancora in uso.

Etichettatura obbligatoria

I contenitori di schiuma (taniche, serbatoi, estintori carrellati, cisterne) dovranno riportare in modo visibile e indelebile la seguente dicitura:

“ATTENZIONE: contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) con una concentrazione pari o superiore a 1 mg/L per la somma di tutte le PFAS”

Questa misura ha finalità informativa e di tracciabilità, e si affianca alle eventuali etichette di pericolo previste dal Regolamento CLP (CE n. 1272/2008).

Eccezione: l’obbligo non si applica agli estintori portatili già immessi sul mercato prima del 23 ottobre 2026, a condizione che non vengano riempiti o ricaricati.

Piano di gestione dei PFAS

Tutte le aziende e organizzazioni che continueranno a utilizzare schiume PFAS dopo il 23 ottobre 2026 saranno tenute a redigere un Piano di Gestione dei PFAS, obbligatorio per ogni sito (stabilimento, aeroporto, nave, impianto offshore, ecc.).

Il piano deve includere:

  • Quantità e tipo di schiuma PFAS presente;
  • Modalità di utilizzo previste e autorizzate;
  • Misure per contenere le emissioni e prevenire la contaminazione ambientale;
  • Procedure per la raccolta e gestione dei rifiuti (acque di spegnimento, residui, reflui);
  • Strategia di transizione verso alternative fluorine-free, con cronoprogramma tecnico;
  • Responsabile interno incaricato della gestione e aggiornamento annuale del piano.

Questo documento dovrà essere disponibile per le autorità di controllo (es. ASL, ARPA, ISPRA, Vigili del Fuoco) e conservato per almeno 15 anni, anche dopo il termine dell’uso della schiuma.

Smaltimento e bonifica degli impianti

Un altro obbligo chiave riguarda la corretta gestione delle schiume PFAS in dismissione, considerate rifiuti pericolosi a tutti gli effetti.

Smaltimento sicuro

Le aziende sono tenute a:

  • raccogliere separatamente i rifiuti liquidi contenenti PFAS (concentrati esausti, soluzioni di lavaggio, acque contaminate);
  • affidarne lo smaltimento a impianti autorizzati in grado di distruggere i PFAS in modo irreversibile, tipicamente tramite incenerimento a temperature ≥1100 °C;
  • conservare la documentazione di tracciabilità: formulari rifiuti, certificati di smaltimento, registri aziendali.

Sono espressamente vietati:

  • lo scarico delle schiume PFAS in fognatura o corpi idrici;
  • lo smaltimento tramite impianti non idonei o discariche.

Bonifica tecnica degli impianti

In caso di sostituzione delle schiume PFAS, è obbligatorio bonificare l’impianto tramite:

  • svuotamento completo;
  • lavaggio con soluzioni specifiche;
  • verifica del livello residuo di PFAS (in alcuni casi ammesso fino a 50 mg/L, tranne che per gli estintori, dove il limite resta 1 mg/L);
  • documentazione delle attività svolte.

La bonifica è condizione necessaria per evitare contaminazioni delle nuove schiume fluorine-free e garantire la conformità alle soglie di legge.

Adeguamento normativo e impatti economici

L’adeguamento richiesto dal Regolamento 2025/1988 comporta profondi cambiamenti organizzativi, operativi e finanziari per tutti i soggetti coinvolti nella filiera antincendio: produttori, aziende utilizzatrici, gestori di impianti e manutentori.

Integrazione nei sistemi di compliance normativa

Le imprese dovranno integrare gli obblighi del regolamento all’interno dei propri sistemi di conformità legislativa e gestione ambientale (es. ISO 14001, sistemi HSE). In particolare:

  • Aggiornamento dei registri chimici e delle schede di sicurezza (SDS);
  • Inserimento delle nuove procedure operative per uso e stoccaggio di schiume;
  • Definizione di ruoli e responsabilità interne (es. Referente PFAS, RSPP, responsabile impianto);
  • Tenuta del Piano di gestione PFAS e della relativa documentazione di supporto.

Le autorità competenti (ARPA, ISPRA, VV.F., Capitanerie di porto) potranno richiedere ispezioni, tracciabilità delle scorte, prove di smaltimento e dimostrazione del rispetto dei limiti imposti.

Costi diretti e indiretti per le aziende

L’impatto economico per le aziende varia in base alla dimensione, complessità degli impianti e quantità di schiuma da dismettere o sostituire. I principali costi diretti includono:

  • Acquisto di schiume alternative FFF certificate;
  • Interventi di bonifica e retrofit impiantistico (serbatoi, pompe, ugelli);
  • Smaltimento rifiuti PFAS, spesso ad alto costo (incenerimento specializzato);
  • Formazione del personale, aggiornamento documentale e adeguamenti software;
  • Eventuali fermi impianto programmati per esecuzione lavori.

A questi si sommano costi indiretti, legati a:

  • gestione dei fornitori e contratti di manutenzione aggiornati,
  • necessità di nuove prove prestazionali e collaudi antincendio,
  • implementazione di strategie di transizione pluriennali, con budget dedicati e monitoraggio continuo.

Opportunità per l’innovazione e la sostenibilità

Nonostante i costi iniziali, il regolamento rappresenta anche un’opportunità per:

  • modernizzare gli impianti antincendio con tecnologie più efficienti e sostenibili;
  • migliorare la reputazione ambientale e la conformità anticipata;
  • accedere a agevolazioni o incentivi legati alla transizione green (in alcuni Paesi UE sono già in discussione strumenti di supporto per l’eliminazione dei PFAS).

Inoltre, la sostituzione con schiume fluorine-free riduce i rischi di responsabilità ambientale, costi di bonifica futura e esposizione a contenziosi per danni da contaminazione.

Conclusione sul Regolamento UE 2025 1988: verso un settore antincendio più sostenibile

Il Regolamento UE 2025 1988 segna una svolta normativa di rilievo nel percorso europeo verso un sistema industriale e civile più sicuro, sostenibile e responsabile. La restrizione all’uso delle schiume antincendio contenenti PFAS non è solo una misura ambientale: è una trasformazione sistemica, che coinvolge impianti, processi, prodotti e comportamenti consolidati da decenni.

Le scadenze chiare, i limiti tecnici ben definiti e l’approccio graduale previsto dal regolamento offrono a imprese e operatori pubblici l’occasione per pianificare in modo strutturato la sostituzione dei prodotti fluorurati, evitando interventi improvvisati o insufficienti.

Come ingegneri antincendio, produttori, gestori di impianti o responsabili sicurezza, siamo chiamati a:

  • interpretare la normativa non come vincolo, ma come leva per l’innovazione;
  • investire in soluzioni alternative certificate, compatibili con le specifiche esigenze di rischio;
  • garantire la continuità operativa degli impianti, senza rinunciare alla tutela della salute e dell’ambiente.

Il futuro del comparto antincendio sarà PFAS-free, e chi agirà per tempo avrà il doppio vantaggio di anticipare la conformità normativa e posizionarsi come leader della transizione ecologica nel settore della sicurezza.

Approfondimento tecnico

Sostituire le schiume PFAS: criticità impiantistiche, viscosità e compatibilità

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Scopri nel nostro approfondimento dedicato:

  • Le principali differenze fisico-chimiche tra AFFF e FFF
  • Gli effetti della maggiore viscosità sulle prestazioni e sui sistemi di erogazione
  • Le modifiche tecniche necessarie: flushing, ricalibrazione, adattamento ugelli
  • I casi studio industriali e le soluzioni già adottate in Europa

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Per tecnici, ingegneri, HSE manager e progettisti di impianti.